Domani a Cagliari la Presidente della Regione, Alessandra Todde, ha convocato una mobilitazione contro la decisione del Governo di destinare alla Sardegna tre dei sette istituti penitenziari italiani dedicati al regime di 41 bis. È una protesta legittima, che intercetta un sentimento diffuso nell’isola. Ma per non ridurla a uno scontro simbolico — “carcere duro sì, carcere duro no” — occorre riportare il dibattito dentro il perimetro giuridico e politico che lo riguarda.
L’articolo 41 bis dell’ordinamento penitenziario non nasce come dispositivo strutturale di contrasto alla mafia. La sua prima formulazione prevede la possibilità di sospendere le regole del trattamento in casi eccezionali di rivolta o di grave emergenza interna agli istituti: una norma che ricalca il vecchio articolo 90, abolito nel 1986 con la legge Gozzini, utilizzato negli anni del terrorismo. È il secondo comma, introdotto e poi consolidato negli anni delle stragi mafiose, a consentire al Ministro della Giustizia di sospendere, per gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica, le ordinarie modalità trattamentali nei confronti di detenuti appartenenti alla criminalità organizzata.
Il punto decisivo è questo: si tratta, per definizione, di una misura eccezionale e temporanea. Il provvedimento ha durata quadriennale ed è prorogabile di due anni in due anni, previa verifica della persistente pericolosità. La sua ratio è chiara: interrompere i collegamenti tra il detenuto e l’organizzazione di appartenenza, impedire che il carcere diventi luogo di direzione criminale, esercitare una pressione che possa anche incentivare scelte di dissociazione o collaborazione.
Nel 1992, dopo gli omicidi di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, quella scelta apparve necessaria. Il Paese era attraversato da un allarme sociale altissimo, lo Stato doveva riaffermare la propria capacità di risposta. In quel contesto furono riattivate in tempi rapidissimi sezioni speciali all’Asinara e a Pianosa. Era una stagione emergenziale, segnata da un confronto frontale con le organizzazioni mafiose.
Oggi, a più di trent’anni di distanza, la domanda è inevitabile: l’eccezione è rimasta tale o si è trasformata in assetto ordinario? Se si arriva a programmare stabilmente sette istituti dedicati, collocandone tre in un’unica regione insulare, non siamo più dentro una logica temporanea. Siamo davanti a una scelta strutturale di politica penitenziaria e, quindi, a una decisione che va discussa in modo trasparente.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 122 del 26 maggio 2017, ha dichiarato infondate alcune questioni di legittimità sollevate sul regime speciale. Ma il vaglio di costituzionalità non esaurisce il tema. Resta aperta una questione politica: quali strumenti concreti si stanno mettendo in campo per superare la condizione emergenziale che giustifica il 41 bis? Se l’emergenza diventa permanente, il diritto speciale rischia di cronicizzarsi.
Non si tratta di indebolire la lotta alla mafia, né di sottovalutare la pericolosità di determinati soggetti. Si tratta di interrogarsi sulla coerenza tra finalità dichiarate e assetto reale del sistema. Il 41 bis è pensato come deterrente e come misura di interruzione dei collegamenti criminali, non come “trattamento negativo” stabile. Se lo trasformiamo in una componente ordinaria dell’ordinamento, dobbiamo avere il coraggio di dirlo e di assumerne fino in fondo le implicazioni.
La mobilitazione di Cagliari può essere l’occasione per aprire un confronto serio, non circoscritto alla collocazione geografica degli istituti, ma esteso alla filosofia complessiva del regime speciale. Limitarsi a contrapporre Sardegna e “continente”, o favorevoli e contrari al carcere duro, significa fermarsi alla superficie. La questione vera riguarda l’equilibrio tra sicurezza, legalità costituzionale e funzione della pena in uno Stato di diritto. È su questo terreno che il dibattito dovrebbe misurarsi.